L’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.[10] Nell’introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile italiano, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Inoltre, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Si è tuttavia precisato che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato, con conseguente indebolimento della tutela dell’anonimato. L’eventuale adozione di misure discriminatorie deve essere segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le discriminazioni stesse sono state poste in essere. Infine, si è stabilito che la denuncia è sottratta all’accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; tali disposizioni pongono inoltre delicate problematiche con riferimento all’applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali.
Nel 2014 ulteriori rafforzamenti della posizione del whistleblower sono stati discussi con iniziative parlamentari, nella XVII legislatura. In ordine alla possibilità di incentivarne ulteriormente l’emersione con premi, l’ordine del giorno G/1582/83/1 – proposto in commissione referente del Senato – è stato accolto come raccomandazione[11]; invece, è stato dichiarato improponibile l’emendamento che, tra l’altro, puniva con una contravvenzione chi ne rivelasse l’identità.[12] Nel 2016 la Camera dei deputati, nell’approvare la proposta di legge n. 3365-1751-3433-A, «ha scelto, tra l’altro, la tecnica della “novella” del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»[13] per introdurre una disciplina di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il testo pende al Senato come disegno di legge n. 2208.[14] Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 afferma che – a decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto decreto – i soggetti destinatari della disposizioni ivi contenute (tra i quali intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico, società di leasing, società di factoring, ma anche dottori commercialisti, notai e avvocati) sono obbligati a dotarsi di un sistema di segnalazione di illeciti, l’istituto di derivazione anglosassone per le segnalazioni interne di violazioni.[15] La legge 14 dicembre 2017, n. 179 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 30 novembre 2017) ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017 in ragione dell’ordinario regime di vacatio legis, oltre a modificare ulteriormente il d. lgs. n. 165/2001 ha introdotto una disciplina organica dell’istituto e le tutela al whistleblower anche nel settore privato.[16]
La direttiva UE n. 1937/2019 è recepita dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che dal 17 dicembre 2023 obbliga le imprese con più di 50 dipendenti a dotarsi di sistemi di whistleblowing conformi alla norma citata.[17]
La legge prevede che ciascun soggetto del settore pubblico e del settore privato metta a disposizione di tutti i potenziali segnalanti informazioni chiare sul canale di segnalazione, sulle procedure di whistleblowing, e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, con riferimento sia a quelle interne che a quelle esterne. Tali informazioni vengono rese disponibili in un pratico manuale a questo link.
Raccomandiamo di consultare il manuale prima di procedere a qualsiasi segnalazione.
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